L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11, ha stabilito che le spese sostenute per sedute di psicologia o di psicoterapia devono considerarsi entrambe oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti che le sostengono, in quanto equiparabili alle spese sanitarie rese da un medico, e precisa che entrambe le prestazioni sono ammesse alla detrazione senza la necessità della prescrizione medica.
Alcune aziende, banche o assicurazioni forniscono rimborsi ai propri dipendenti per la psicoterapia, in quanto spesa sanitaria.
Inoltre, se si è titolari di una polizza sanitaria individuale o famigliare è possibile avere diritto ad un rimborso totale o parziale dei costi della propria psicoterapia. E’ consigliabile, dunque, verificarne opportunità, modalità e quote con il proprio assicuratore di fiducia.
Per la trasparenza sui compensi, si rimanda al testo unico della tariffa professionale degli psicologi (clicca qui per il testo in formato pdf)